Statuto ALP – Aquileia Linux Project
Denominazione-Scopi-Sede
Art. 1 - Denominazione
Si costituisce, ad opera dei fondatori, un’associazione culturale, apartitica e senzafinalità di lucro la cui denominazione completa è ALP Aquileia Linux Project - Associazione Culturale Utenti GNU/Linux (da adesso in poi ALP).
Art. 2 - Scopi
L’associazione si propone dei compiti morali, sociali, culturali e di promozione scientifica.
In particolare, l’associazione si propone di:
- perseguire, tramite idonee iniziative, la formazione e la diffusione della cultura informatica. A talfine viene promosso il software libero nelle forme riconosciute dalla Free Software Foundation (F.S.F.) e da Open Source Initiative (O.S.I.);
- fornire supporto e soluzioni, ove possibile, agli appassionati siano essi associati o non al ALP ;
- essere catalizzatrice di idee e di confronti tra gli appassionati dei sistemi operativi a sorgenti aperti (Open Source) e del software libero;
- organizzare e/o partecipare a manifestazioni riguardanti l’informatica per rappresentare e promuovere lafilosofia del software libero;
- sostenere le istanze dei propri iscritti in sede nazionale.
Art. 3 - Sede
La sede attuale dell’Associazione è in 33051 Aquileia (Ud) via Della Stazione n. 3. Qualora ne sussistano le condizioni è consentita, previa delibera del consiglio direttivo, la possibilità di spostare la sede e/o la costituzione di più sedi operative nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.
Soci ed Organi
Art. 4 - Soci
Si considerano soci ALP coloro che risultano in regola con l’inscrizione ai sensi del presente Statuto. Ogni soci è tenuto all’osservanza dello statuto e delle linee programmatiche ed operative dell’associazione. Ogni socio è tenuto al pagamento di una quota annua il cui ammontare viene stabilito dal consiglio direttivo.
Sono soci fondatori coloro che hanno sottoscritto il presente statuto.
Art. 5 - Ammissione a Socio
Possono presentare domanda di ammissione a socio tutti coloro che ne facciano richiesta ai sensi del successivo art. 6. La partecipazione, a qualsiasi livello, ad altre realtà associative e/o sociali non è incompatibile con la qualifica di socio ALP.
Art. 6 - Domanda di ammissione
La domanda di ammissione, redatta per iscritto su un modello predisposto va presentata al consiglio direttivo. Sarà cura del consiglio direttivo pubblicare senza ritardo – ed in ogni caso entro giorni 5 dal ricevimento della domanda di ammissione - tale richiesta sulla mailing list dei soci in modo che altri soci possano porre opposizione motivata. Trascorsi giorni 30 dalla pubblicazione senza alcuna obiezione il candidato può considerarsi accettato.
Art. 7 - Limiti
Non esistono limiti anagrafici per essere socio ALP; tuttavia il socio minorenne non può ricoprire né cariche né incarichi sociali. La condizione di socio con pieni diritti dà diritto al voto in assemblea ed alla possibilità di ricoprire sia cariche che incarichi. E’ impegno morale del socio condividere le finalità dell’associazione e contribuire, nei limiti di tempo e nei modi più consoni, al normale svolgimento della vita associativa.
Art. 8 - Qualifica di Socio
La qualifica di socio con pieni diritti ha scadenza temporale annua. Essa può cessare per decadenza o espulsione.
La qualifica di socio decade automaticamente in caso di omesso pagamento entro il 30 giugno di ogni anno della quota associativa.
Il socio viene espulso solo a seguito di delibera del consiglio direttivo in relazione a comportamenti, verbali o pratici, lesivi dell’immagine dell’associazione. Non sono motivo di espulsione gli eventuali contrasti personali con altri soci o con i componenti del consiglio direttivo.
Art. 9 - Organi
Sono organi del ALP:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo.
Assemblea-Convocazione-Validità
Art. 10 - Assemblea
L’assemblea generale ordinaria dei soci è l’organo sovrano ed ha il compito di definire e pianificare le iniziative dell’associazione. Elegge a sua rappresentanza il consiglio direttivo, nel quale sono comunque membri di diritto i soci fondatori.
L’assemblea elegge tra i soci il presidente con delibera adottata a maggioranza dei presidenti. Le candidature per la presidenza possono essere presentate fino al giorno precedente l’assemblea convocata a tale scopo. Il presidente dura in carica un anno e può essere rieletto.
Art. 11 - Convocazione dell’assemblea
L’Assemblea generale ordinaria è convocata dal presidente, o da chi ne fa le veci, obbligatoriamente, almeno una volta l’anno, entro il mese di marzo, mediante procedura richiamata dall’art. 12.
Art. 12 - Modalità di convocazione
Il presidente o chi ne fa le veci, indice un’assemblea, ordinaria o straordinaria, mediante comunicazione – anche via mail – trasmessa almeno 10 giorni prima della data in cui dovrebbe tenersi la riunione. Tale comunicazione deve contenere specificatamente la data, l’ora, l’ordine del giorno ed il luogo di convocazione dell’assemblea. Nel caso di assemblea elettiva, inoltre, deve comprendere l’elenco completo dei candidati al consiglio direttivo.
Art. 13 - Assemblea straordinaria
Lo svolgimento di una assemblea elettiva straordinaria non coincidente con il caso citato all’art. 11, non può avvenire prima di giorni 30 dalla comunicazione ai soci ad opera del presidente, anche se dimissionario, dello scioglimento del consiglio direttivo. Entro 15 giorni dalla scioglimento del consiglio direttivo gli interessati devono comunicare al presidente la propria candidatura al consiglio direttivo.
Art. 14 - Assemblea ordinaria
Nel caso di invalidità dell’assemblea convocata ai sensi dell’art. 12, il presidente procede ad una successiva convocazione con preavviso ridotto e comunque di giorni 7 prima della data fissata per l’assemblea.
Art. 15 - Richiesta d’Assemblea
E’ facoltà di un numero di soci pari al 25% dei soci effettivi richiedere al presidente l’indizione di una assemblea ordinaria e/o straordinaria per discutere e deliberare su argomenti inerenti la vita associativa. A tale richiesta, non è facoltà del presidente rifiutare tale convocazione; egli deve pertanto operare, nei limiti dei tempi tecnici, secondo il dettato dell’art. 12.
Art. 16 - Verbale
Per qualsiasi assemblea viene redatto un verbale che il presidente comunicherà a tutti i soci mediante mail entro giorni 30 dal giorno dell’assemblea.
Art. 17 - Validità
Le Assemblee, ordinarie o straordinarie, si ritengono valide con la presenza del 50% + 1 dei soci aventi diritto di voto.
Art. 18 - Compiti dell’Assemblea ordinaria
L’Assemblea ordinaria, ancorché valida ai sensi dell’art. 17, delibera a maggioranza semplice (50% + 1) in merito a:
- approvazione del rendiconto annuale;
- elezione dei membri del consiglio direttivo;
- delibera su ogni altra questione attinente alla vita associativa posta all’ordine del giorno.
Art. 19 - Compiti dell’Assemblea straordinaria
L’Assemblea straordinaria, ancorché valida ai sensi dell’art. 17, delibera a maggioranza del 70% in merito a:
- modifiche dello statuto;
- scioglimento anticipato del consiglio direttivo;
- revoca di cariche;
- scioglimento dell’associazione.
- ratifica il provvedimento di esclusione di un socio.
Art. 20 - Diritto di voto
Ogni socio maggiorenne, in regola con i requisiti richiesti per tale qualifica. I soci non possono votare per delega.
Art. 21 - Delibere
Le deliberazioni delle assemblee obbligano anche i soci assenti o dissenzienti.
Consiglio Direttivo
Art. 22 - Cariche
L’associazione è amministrata dal consiglio direttivo, eletto annualmente, composto dai soci fondatori che sono membri di diritto e da altri due soci eletti dall’assemblea.
Art. 23 - Ruolo del Consiglio Direttivo
Il consiglio direttivo è l’organo operativo dell’associazione.
Art. 24 - Durata delle cariche
Il consiglio direttivo resta nelle sue funzioni per un esercizio. I componenti elettivi possono essere riconfermati per il mandato successivo.
Art. 25 - Deleghe
Il consiglio direttivo elegge al suo intero il presidente, il vicepresidente ed il tesoriere.
E’ facoltà del consiglio direttivo incaricare uno o più soci di svolgere compiti in situazioni specifiche, per una durata limitata. Tali soci agiscono sotto la responsabilità del consiglio direttivo e ad esso fanno riferimento diretto.
Art. 26 - Riunioni del Consiglio Direttivo
Il direttivo ha facoltà di riunirsi ogni qualvolta lo ritenga opportuno per l’ordinaria gestione dell’associazione. Resta il vincolo di sottoporre alla assemblea, per l’approvazione, riguardo a temi straordinari o decisionali che spettano per statuto all’assemblea stessa.
Art. 27 - Consiglieri
Possono concorrere all’incarico di componente del consiglio direttivo tutti i soci in regola con la quota associativa purché maggiorenni. Nessuna candidatura può essere rifiutata.
Art. 28 - Candidature
Le candidature al consiglio direttivo sono proponibili – mediante comunicazione mail al presidente dell’assemblea - a partire dal 1 gennaio di ogni anno efino al giorno della comunicazione della data di convocazione dell’assemblea, ai sensi dell’art. 12.
Art. 29 - Elezioni
L’assemblea procede alla elezione dei 2 consiglieri elettivi in sessione unica. A ogni socio avente diritto di voto viene consegnata una scheda coi nominativi dei candidati in lizza. Egli esprime contemporaneamente la scelta per i propri candidati al consiglio direttivo e le preferenze per le cariche da ricoprire, con un massimo di due preferenze.
Art. 30 - Il presidente
Al presidente del consiglio direttivo spetta la rappresentanza dell’associazione nei confronti dei terzi.
Art. 31 - Il vice presidente
Il vice presidente supporta ed in caso di necessità sostituisce il presidente.
Art. 32 - Il tesoriere
Al tesoriere spetta l’incombenza della regolare gestione di cassa per conto dell’associazione. Egli risponde in via diretta al consiglio direttivo ed in subordine all’assemblea durante la presentazione del bilancio annuale.
Art. 33 - Dimissioni dei consiglieri
In caso di dimissioni di uno o due consiglieri il presidente provvede alla loro sostituzione mediante cooptazione coi soci primi dei non eletti che restano in caricafino a termine esercizio. Se tuttavia la maggior parte del consiglio risulta dimissionario si procede a nuove elezioni con procedura straordinaria.
Art. 34 - Dimissioni del presidente
In caso di dimissioni del presidente viene nominato automaticamente presidente il vice presidente, sostituito anch’egli con un consigliere già presente nel consiglio direttivo.
Rendiconto di Gestione
Art. 35 - Esercizio
L’esercizio decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 36 - Rendiconto
Il consiglio direttivo, nella persona del tesoriere, provvede a redigere il rendiconto annuale in modo che nel mese di marzo di ogni anno possa essere presentato e sottoposto all’approvazione dell’assemblea dei soci.
Art. 37 - Pubblicazione del rendiconto
Il consiglio direttivo comunica il rendiconto via mail a tutti i soci entro 7 giorni prima della data dell’assemblea convocata per l’approvazione.
Art. 38 - Contenuti
Il rendiconto deve contenere:
- l’indicazione dei beni costituenti il patrimonio dell’associazione;
- l’esatta indicazione delle voci di attività e passività;
- la rimanenza attiva o passiva derivante dall’eserciziofinanziario precedente.
Art. 39 - Entrate
Le entrate dell’associazione sono costituite:
- dalle quote annuali;
- dalle donazioni di sostenitori ed altre entrate che concorrono ad incrementare l’attivo sociale;
- dalle raccolte derivanti da manifestazioni ed iniziative promozionali.
Art. 40 - Dismissione dei beni
Nel caso di rinnovo o dismissione di beni patrimoniali dell’associazione, è consentito ai soci la possibilità di rilevare, a titolo personale, il materiale tralasciato previa domanda al consiglio direttivo.
Modifiche dello Statuto
Art. 41 - Modifiche
Lo statuto è modificabile mediante delibera dell’assemblea straordinaria adottata con il voto favorevole di almeno il 75% dei soci aventi diritto al voto.
Scioglimento dell’Associazione
Art. 42 - Cause
Condizione grave ed unica per lo scioglimento dell’associazione è il venir meno, nel tempo, degli scopi statutari di cui all’art. 2. Supposta tale situazione, può essere chiesta la convocazione di un’assemblea straordinaria col compito di accertare le condizioni di scioglimento. La procedura può essere avviata, ai sensi dell’art. 15, dai soci effettivi oppure dal presidente stesso.
Art. 43 - Delibera
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria all’unanimità.
Art. 44 - Procedura
Lo scioglimento è deciso dal presidente nell’ipotesi che, nonostante siano state adite le procedure ai sensi dell’art. 43, non sia stato possibile convocare l’assemblea per un anno consecutivo.
Art. 45 - Liquidazione
Contemporaneamente alla delibera di scioglimento dell’associazione, l’assemblea o il presidente, nominano uno o più liquidatori ai quali vengono consegnati i rendiconti degli esercizifinanziari precedenti, redatti ai sensi dell’art. 38, per regolarizzare le pendenze esistenti. Tutti i soci, nel caso di saldo negativo, dovranno contribuire all’appianamento del debito.
Art. 46 - Cessione
Nel caso di scioglimento tutto il materiale, informatico e non, di proprietà dell’associazione dovrà essere ceduto in forma del tutto gratuita o dietro il solo rimborso di eventuali spese di trasporto inerenti lo smaltimento, ad altre associazioni confinalità analoghe. Tali entità verranno individuate dal/i liquidatore/i, una volta detratte le attrezzature cedute per riequilibrare eventuali passività.
Disposizioni Generali
Art. 47 - Retribuzioni
Le cariche sociali non sono retribuite.
Il consiglio direttivo tuttavia può definire un eventuale rimborso spese, limitato nel tempo e per incarichi deliberati dall’assemblea, per i soci che svolgano attività in nome e per conto dell’associazione in occasioni particolari.
Art. 48 - Altre disposizioni
Per quanto non citato nel presente statuto valgono le disposizioni del codice civile.
Organo Ufficiale
Art. 49 - Comunicazioni
Essendo l’associazione inerente all’ambito informatico viene scelto, quale mezzo per le comunicazioni sociali, l’utilizzo della posta elettronica. Nello specifico ALP ha stabilito quale organo ufficiale una mailing list riservata ai soli soci per la circolazione delle notizie riguardanti la vita associativa. Le comunicazioni ai terzi avverranno, invece, tramite il sito web e la mailing list pubblica, che l’associazione si impegna a mantenere sia nei contenuti chefinanziariamente.
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